A CHI SONO RIVOLTI
- Studenti e studentesse che frequentano la scuola superiore
- Allievi ed allieve degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale
- Giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
- Cittadini stranieri
- Persone svantaggiate e portatrici di handicap
- Studenti universitari e neolaureati

Le Aziende che hanno disponibilità ed interesse ad attivare un'esperienza di formazione ed orientamento mirato, a forte valenza professionale, a favore di persone che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono fare richiesta di attivazione di un tirocinio formativo rivolgendosi agli Enti che, per legge, possono promuovere tali iniziative.

DURATA DEI TIROCINI
- non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria
- non superiore a sei mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di f.p.
- non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
- non superiore a dodici mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post - secondaria, nei diciotto mesi successivi al termine degli studi
- non superiore a dodici mesi nel caso di persone svantaggiate
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap

N.B. Nel computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi della durata indicati.

LIMITI NUMERICI PREVISTI
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda nei limiti di seguito indicati:

- Aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- Aziende con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente
- Aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%

CHI SONO I SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI
Possono promuovere tirocini formativi:

- Agenzie per l'impiego
- Centri per l'impiego
- Università ed Istituti di istruzione universitaria
- Aziende per il diritto allo studio universitario
- Provveditorati agli studi
- Istituzioni scolastiche
- Centri di formazione professionale e/o di orientamento
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili

CHI SONO LE FIGURE DI RIFERIMENTO
Il TUTOR individuato dal soggetto promotore come responsabile didattico-organizzativo delle attività

Il TUTOR designato dall'azienda ospitante come responsabile dell'inserimento del tirocinante, cui fare riferimento

COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO
I tirocini sono realizzati in base ad una apposita convenzione stipulata tra l'Ente promotore e l'Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. La persona in tirocinio è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; i costi di tali assicurazioni sono completamente a carico dell'Ente promotore. Può essere prevista, a discrezione dell'azienda l'erogazione, di una " borsa di studio-lavoro" a favore del tirocinante. L'erogazione della "borsa di studio-lavoro" non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione .

In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l'impresa al fine di una eventuale assunzione.

Le attività svolte nel corso del tirocinio di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

LA DOCUMENTAZIONE
1- LA CONVENZIONE

firmata dai legali rappresentanti rispettivamente del soggetto promotore e dell'azienda ospitante

trasmessa alla Regione, alla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale (Ispettorato), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio, all'INAIL e all'azienda ospitante.


2- IL PROGETTO
contenente informazioni relative a

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
- nominativo dei tutor indicati rispettivamente dal soggetto promotore e dall'azienda ospitante,
- estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e R.C. civile,
- durata e periodo di svolgimento del tirocinio,
- il settore aziendale di inserimento

E' firmato dal rappresentante del soggetto promotore, dal rappresentante dell'azienda ospitante e dal tirocinante per visione e accettazione.

E' trasmesso alla Regione, alla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale (ispettorato), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio, all'INAIL e all'azienda ospitante.

3- LA LETTERA DI INIZIO TIROCINIO
Contenenti le indicazioni relative a nome del tirocinante e codice fiscale, dati identificativi dell'azienda presso cui si svolge il tirocinio e durata del tirocinio stesso, è firmata dal rappresentante del soggetto promotore trasmessa parallelamente alla:

Direzione Provinciale del Lavoro, alla Regione , all'azienda ospitante, all'INAIL, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio

4- I MODULI INAIL
Sono compilati giornalmente dal tirocinante e trasmessi al soggetto promotore in originale e trattenuti in copia dall'azienda

5- LA RELAZIONE DELL'AZIENDA, DI FINE TIROCINIO
Riferita all'attività svolta durante il periodo di tirocinio, alle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali acquisite durante l'esperienza

E' elaborata dal tutor aziendale (in genere), firmata dall' "azienda" e trasmessa al soggetto promotore per la stesura della "dichiarazione di competenze".

6- LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZE
E' rilasciata dal soggetto promotore, con valore di credito formativo e, firmata dal legale rappresentante del soggetto promotore, dal tutor aziendale e dal tirocinante è destinata al tirocinante

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (Decreto 142/'98 art. 6)

I TIROCINI PER I CITTADINI STRANIERI
Le disposizioni previste dal Decreto 142 /'98 " sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari ..., nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica" (art.8).

Esiste, quindi, la possibilità per i cittadini stranieri, provenienti da Paesi non comunitari e/o da Paesi comunitari, di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi ed orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Il Governo non ha ancora emanato il regolamento di attuazione previsto dal D.L. 142/'98, per cui si stanno utilizzando a titolo sperimentale le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Per i cittadini non comunitari
L'accesso ai tirocini è consentito se sono in possesso di un titolo di soggiorno che consente di poter lavorare in Italia (ad esempio: per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio - nei limiti di 20 ore settimanali).

Diverse imprese stanno proponendo anche la realizzazione di tirocini per stranieri non comunitari residenti all'estero, per i quali è necessario richiedere l'autorizzazione di nuovo ingresso. In questo caso è necessario predisporre un adeguato progetto di tirocinio da sottoporre, per la convalida, all'Amministrazione Provinciale e, successivamente, alla Questura per l'ottenimento del nulla osta all'ingresso (questo è subordinato, oltre che alla valutazione della validità del progetto, anche alla disponibilità di un alloggio, in cui ospitare i tirocinanti, e alla garanzia dei mezzi di sussistenza per l'intero periodo di svolgimento del tirocinio).

Per i cittadini comunitari
L'accesso ai tirocini è consentito con le stesse modalità procedurali previste per i cittadini italiani se la presenza in Italia del cittadino comunitario, per lo svolgimento del tirocinio, non supera i 3 mesi (sono sufficienti la carta d'identità valida per l'espatrio e/o il passaporto).
Nel caso di una presenza che supera i 3 mesi, l'accesso al tirocinio è consentito se il cittadino comunitario è in possesso dell'autorizzazione alla residenza rilasciata dagli uffici anagrafici comunali.

TIROCINI FORMATIVI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Per i cittadini stranieri richiedenti asilo politico, è possibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa solo dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di asilo.

Tuttavia, in base a quanto concordato in seno al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Ferrara, dopo aver presentato domanda d'asilo politico ed aver ottenuto il temporaneo permesso di soggiorno, anche se non sono trascorsi 6 mesi dalla domanda, essi possono:
- essere inseriti in un'azienda in qualità di tirocinanti per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi;
- avere una borsa di studio-lavoro fino a un massimo di 600 euro mensili.

Il tirocinio permette al cittadino richiedente asilo politico di fare un'esperienza formativa, apprendere una professione, imparare meglio la lingua e facilita la sua integrazione.

I TIROCINI PER PERSONE DISABILI ED APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE

La possibilità di attivare tirocini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili. è previsto anche dall'art.11 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 .

Nel caso in cui il tirocinio rivolto ad un disabile sia finalizzato all'assunzione permette alle azienda ospitante, se si trova nella condizione di doverlo fare, di assolvere all'obbligo di assunzione per la durata dell'attività, previa stipulazione di specifica convenzione.

(fonte: www.provincia.fe.it/lavoro/default.htm)

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